
CONGEDO PER INVALIDITA’: DOMANDA PER I PERIODI OGGETTO DI RISCATTO.
La legge n. 106 del 2025, riportata nella Circolare INPS n. 108 del 22.10.2026,
ha introdotto una serie di misure per tutelare e sostenere i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da:
- Malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare.
Tra le misure vi è la possibilità di ottenere un congedo dal lavoro, continuativo o frazionato, per un periodo massimo di due anni.
E’ importante che il grado di invalidità sia pari o superiore al 74 per cento, ed attestato da un medico di medicina generale o da uno specialista che opera presso strutture pubbliche o private accreditate.
Durante tale periodo di congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, però potrebbe ricevere, eventualmente, anche altri benefici economici o giuridici.
Il congedo inizia dal momento in cui terminano gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, che spettano ai dipendenti a qualunque titolo.
Il periodo di congedo di due anni non viene calcolato ai fini dell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. Si può chiedere all’INPS il riscatto, con una domanda simile a come avviene per il periodo di studio universitario.
I dipendenti che hanno fruito del congedo, infatti possono riscattare il suddetto periodo versando i relativi contributi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la prosecuzione volontaria.
Da tenere presente che i periodi di congedo da riscattare, debbono essere successivi al 09 agosto 2025: data di entrata in vigore della legge che ha previsto questa forma di congedo e non possono superare il limite massimo di 24 mesi.
Questi periodi di riscatto ammessi, non rientrano:
a) nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari.
b) nel limite massimo di tre anni di riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro.
Questo periodo di riscatto, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la gestione previdenziale in cui è presentata la domanda, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria.
I periodi oggetto di riscatto, sono valutati esclusivamente con le regole del sistema contributivo, per cui l’onere per il riscatto è calcolato applicando l’aliquota contributiva di finanziamento presente alla data di presentazione della domanda alla gestione previdenziale di riferimento.
La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più prossimi alla data della domanda di congedo ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
L’onere versato è deducibile ai fini fiscali dal reddito complessivo dell’interessato.
Il periodo oggetto della domanda di riscatto, deve derivare da un rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che è stato sospeso, con l’obbligo da parte dell’interessato di fornire la documentazione che dimostri come il rapporto di lavoro sia stato concesso e fruito ai sensi della legge.
In mancanza di tale incartamento, è possibile acquisire una dichiarazione aggiornata del datore di lavoro relativa al periodo sopra indicato, quest’ultima dovrà essere corredata da idonea certificazione sanitaria che abbia dato luogo alla concessione del congedo.
La domanda va inviata all’INPS tramite patronato che si occuperà anche di seguire la pratica e di tenere aggiornato il cliente delle risposte dell’Inps.
