ORDINANZA N.449/2025 CORTE DI CASSAZIONE

ORDINANZA N.449/2025 CORTE DI CASSAZIONE
La Cassazione e la deducibilità delle spese per l’assistenza alle persone con disabilità: Ordinanza n. 449/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, rappresenta una pronuncia di rilievo nell’ambito del diritto tributario e della tutela delle persone con disabilità, con particolare riferimento della deducibilità delle spese per l’assistenza delle persone con disabilità grave.

La questione sottoposta al vaglio nella Suprema Corte riguardava l’interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che disciplina la deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per l’assistenza personale di persone con disabilità grave e permanente.
L’ordinanza chiarisce un punto controverso: le spese per l’assistenza sono deducibili anche se il personale impiegato non possiede una qualifica professionale specifica? 

La risposta della cassazione è affermativa, con argomentazione che si inseriscono nel solco della tutela rafforzata delle persone con disabilità e della loro famiglia. Essa ha stabilito che il concetto di assistenza specifica non dipende dalla qualifica del prestatore d’opera, ma dalla finalità dell’assistenza stessa, ovvero il sostegno a una persona con disabilità grave e permanente. Pertanto, anche le spese per assistenza fornita da collaboratrici domestiche possono essere dedotte integralmente, a condizione che il destinatario dell’assistenza sia una persona con disabilità grave e permanente, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 e che le spese siano documentate e finalizzate a garantire la cura del disabile in modo continuativo.

L’ordinanza chiarisce anche la differenza tra le due principali disposizioni fiscali in materia di spese per assistenza. L’art. 10, comma 1, lettera b) del TUIR prevede la deduzione integrale delle spese per assistenze a soggetti con disabilità grave e permanente. Non si limita alle sole prestazioni di personale qualificato, ma si estende a qualsiasi tipo di assistenza necessaria a garantire il supporto alla persona con disabilità; mentre l’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR prevede una detrazione del 19% delle spese sostenute per assistenza a soggetti con disabilità non autosufficienti ed è soggetta a limiti di importo e di reddito, ed è quindi meno favorevole per il contribuente.

La Cassazione ha quindi stabilito che non è corretto assimilare le spese per l’assistenza ai disabili gravi a quelle per i soggetti non autosufficienti, poiché il TUIR prevede un regime fiscale più favorevole per le spese con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992. Questa ordinanza n. 448/2025 ha rilevanti conseguenze pratiche per i contribuenti, i professionisti fiscali e l’Agenzia delle Entrate. 

 Per i contribuenti:

  • Maggiore possibilità di deduzione fiscale: i contribuenti che assistono un famigliare con disabilità grave potranno dedurre integralmente le spese di assistenza, indipendentemente dalla qualifica degli assistenti. 
  • Maggiore equità fiscale: viene eliminata una disparità di trattamento che penalizzava chi non poteva permettersi personale altamente qualificato.
  • Necessità di una documentazione accurata: sarà fondamentale conservare tutte le prove documentali per dimostrare la finalità assistenziale della spesa. 
     

Per l’Agenzia delle Entrate:

  • Possibile necessità di aggiornare le proprie interpretazioni alla luce del principio di diritto stabilito della Cassazione.
  • Maggiore difficoltà nel contestare le deduzioni sui redditi delle persone che assistono familiari con disabilità grave. 
     

Per i professionisti del settore fiscale:

  • Necessità di aggiornare le consulenze per informare i contribuenti sulla possibilità di dedurre integralmente le spese di assistenza. 
  • Maggiore chiarezza sui criteri di deducibilità, riducendo il rischio di contenziosi.
     

L’ordinanza n. 449/2025 della Cassazione conferma un’interpretazione estensiva e favorevole ai contribuenti in maniera di deducibilità delle spese per l’assistenza ai disabili gravi, e rafforza la tutela fiscale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, eliminando un’ingiustificata restrizione nell’applicazione dell’articolo 10 del TUIR.