NASPI (indennità mensile di disoccupazione per i lavoratorisubordinati) PER GLI STRANIERI EXTRACOMUNITARI, ANCHE IN ATTESA DEL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

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L’INPS con il suo messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha portato a conoscenza del pubblico che un cittadino extracomunitario ha diritto a percepire le prestazioni economiche a sostegno del reddito, tra cui la NASPI, anche se ha già richiesto ma non ha ancora ricevuto il rinnovo del permesso di soggiorno.

Lo straniero deve – comunque – essere in possesso di una ricevuta rilasciata direttamente da un ufficio postale che attesta la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura. 

Nella stessa circolare l’INPS ribadisce che con una Direttiva del 5 agosto 2006 Il Ministero dell’Interno, aveva ribadito che il cittadino straniero, che aveva provveduto a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno attraverso gli uffici competenti, potesse continuare a rimanere in Italia con il riconoscimento e godimento dei relativi diritti.

Lo straniero che è in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, può beneficiare, comunque, delle prestazioni economiche a sostegno del reddito che sono a carico dell’INPS e cioè:

  • La NASPI  (indennità mensile di disoccupazione per lavoratori subordinati)
  • la DIS-COLL  (indennità per lavoratori iscritti alla gestione separata)
  • l’indennità di malattia
  • la maternità
  • la CIG  (cassa integrazione guadagni
     

Ed inoltre lo straniero ha la possibilità di svolgere in maniera attiva un qualsiasi lavoro fino a quando non sopraggiunge una specifica comunicazione dell’autorità di pubblica sicurezza con la quale vengono notificati i motivi che ostacolano il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La stessa comunicazione deve essere inviata anche al datore di lavoro.

Se il permesso di soggiorno non dovesse essere rinnovato, tutti i benefici sopra elencati decadono.