Maternità anticipata e posticipata: tutte le nuove regole operative dell’Ispettorato del Lavoro per l’interdizione dal lavoro.


Le regole per il provvedimento dell’INL
Con la nota n.5944 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito nuove e puntuali indicazioni operative agli uffici territoriali per la gestione dei procedimenti relativi all’ interdizione dal lavoro per maternità anticipata e posticipata.

Le istruzioni, rivolte a uniformare le prassi su tutto il territorio nazionale, rappresentano un importante aggiornamento normativo e organizzativo, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della salute delle lavoratrici madri e dei loro figli.
 
La maternità anticipata consiste nell’ astensione dal lavoro della lavoratrice madre prima dell’inizio del congedo obbligatorio (solitamente fissato due mesi prima della data presunta del parto). 
Viene disposta quando le condizioni lavorative risultano incompatibili con lo stato di gravidanza oppure non è possibile spostare la lavoratrice ad altre mansioni meno gravose.
La maternità posticipata, invece, si riferisce al prolungamento dell’interdizione dal lavoro dopo il parto, fino a sette mesi, in presenza di specifici rischi per la salute della madre o del neonato legati all’attività lavorativa.

Entrambe le misure non vanno confuse con i normali congedi parentali: si tratta infatti di provvedimenti amministrativi adottati dagli Ispettorati del Lavoro, sulla base di documentazione tecnica e sanitaria, e disciplinati principalmente dal D.lgs. n. 151/2001.
 L’istanza per l’interdizione dal lavoro per maternità anticipata o posticipata può essere presentata:

  • Dalla lavoratrice stessa, oppure
  • Dal datore di lavoro, utilizzando la modulistica online disponibile sul sito dell’INL
     

Alla domanda vanno allegati:

  • Documento di identità del richiedente,
  • Certificato medico con indicazioni della data presunta del parto (per l’ante partum),
  • Certificato di nascita o autocertificazione (per il post partum),
  • Indicazione della mansione svolta,
  • Stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
  • Eventuale dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni.

Una delle principali novità introdotte della nota n. 5944 dell’Ispettorato del Lavoro riguarda la tempistica:

  • Il provvedimento di interdizione deve essere adottato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
  • L’astensione effettiva dal lavoro decorre solo dalla data di adozione del provvedimento, non dalla data della richiesta.

    In caso di documentazione incompleta, il termine si sospende fino all’integrazione. Se la situazione è urgente, l’Ufficio può anche procedere a un accertamento ispettivo sul posto.
     

Il provvedimento di maternità anticipata viene concesso quando:

  • Le condizioni ambientali o lavorative sono pericolose per la salute della lavoratrice o del bambino;
  • Non è possibile lo spostamento a mansioni compatibili.

Tra i rischi più frequenti che giustificano l’interdizione anticipata vi sono:

  • Esposizione a sostanze tossiche, vibrazioni, agenti biologici;
  • Posture affaticanti e stazione in piedi prolungata (oltre metà dell’orario)
  • Movimentazione manuale di carichi superiori a 3 kg;
  • Lavori notturni o su turni stressanti;
  • Attività in ambienti con temperature estreme.

Nel comparto scuola, la nota dell’Ispettorato del Lavoro distingue tra diversi ruoli:

  • Le educatrici di nido e le insegnanti della scuola dell’infanzia sono automaticamente soggette a maternità anticipata e posticipata per i rischi legati alla cura dei bambini, al sollevamento ed al contatto con agenti biologici.
  • Le insegnanti di scuola primaria possono essere interdette per il rischio di contagio (malattie esantematiche) fino a 7 mesi dopo il parto.
  • Le insegnanti di sostegno e il personale non docente possono ricevere il provvedimento in caso di assistenza a studenti con disabilità motorie o disturbi comportamentali gravi.

Nota bene: in caso di chiusura estiva delle scuole, non essendoci contatto con gli alunni, l’interdizione non viene concessa, salvo casi eccezionali.

Se la lavoratrice non può essere spostata ad altra mansione e il rischio è concreto, l’Ispettorato del Lavoro emette il provvedimento di interdizione, che viene notificato a:

  • lavoratrice
  • datore di lavoro
  • INPS o altro ente assicuratore (per la gestione del trattamento economico).

In caso di rigetto dell’istanza, l’Ispettorato comunica e concede 10 giorni per presentare osservazioni. 
Se non accolte, viene emesso il diniego definitivo, contro cui la lavoratrice può ricorrere al Giudice del Lavoro.

In conclusione:

La nota INL 5944/2025 rappresenta un’importante passo verso una maggiore chiarezza e uniformità nella gestione della tutela della maternità lavorativa, grazie a indicazioni puntuali, aggiornate e coerenti con le più recenti evoluzioni normative.
La maternità non è una malattia, ma una fase della vita che merita tutele concrete e tempestive. Con questo aggiornamento, l’ Ispettorato contribuisce a garantire condizioni di lavoro più eque e rispettose della salute e della dignità delle donne.