
Il cumulo di ferie estive e permessi legge 104, è ammesso prima o dopo le vacanze.
La Cassazione tutela il monte ferie del lavoratore, ma punisce con il licenziamento l’uso dei giorni per scopi personali.
Con l’arrivo dell’estate migliaia di lavoratori italiani che si prendono cura di un familiare affetto da disabilità, desiderano conciliare i permessi riconosciuti dalla legge 104/1992 con il periodo di riposo annuale.
La legge non pone alcun divieto esplicito di collegare i giorni di permesso al periodo feriale. Pertanto un lavoratore può richiedere uno o più giorni di permesso retribuito immediatamente prima di iniziare le vacanze, oppure al rientro, nel rispetto del limite dei 3 giorni mensili previsto dalla normativa.
Fondamentale è la finalità della richiesta.I permessi ex legge 104/1992 esistono per garantire l’assistenza continuativa alla persona con grave disabilità e non possono essere impiegati per scopi diversi, nemmeno quando si tratta di allungare la vacanza.La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in modo netto con l’ordinanza n.18293/2018, chiarendo che l’abuso del permesso per finalità personali, come viaggi, vacanze, attività ricreative non connesse all’assistenza, costituisce giusta causa di licenziamento.
Tuttavia se il familiare con disabilità parte insieme al lavoratore e l’assistenza viene garantita anche durante il viaggio o il soggiorno, l’utilizzo del permesso è legittimo. La presenza fisica dell’assistente (caregiver) accanto alla persona assistita giustifica la condotta del lavoratore.
Quando le ferie cadono a cavallo tra due mensilità, il lavoratore può potenzialmente fruire – ad esempio – dei tre giorni di permesso di luglio prima della partenza e dei tre giorni di agosto al rientro. Il risultato è un’assenza complessiva più lunga, totalmente lecita purchè ogni giorno di permesso sia effettivamente dedicato all’assistenza.
FERIE E PERMESSI 104 NELLO STESSO PERIODO
Un altro scenario frequente è quello in cui la necessità di assistere il familiare emerge proprio durante le vacanze già programmate. In questo caso, i permessi non si perdono, ma prevalgono sulle ferie.
Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni precise sul punto: richiamando l’art. 2109 C.C., che riconosce al datore di lavoro il potere di organizzare il calendario feriale secondo le proprie esigenze produttive, ha precisato che questo potere non può estendersi fino a negare i permessi previsti dalla legge 104.
Le ferie non godute, di conseguenza, potranno essere recuperate in un momento successivo, concordato con il datore di lavoro che conserva, comunque, la facoltà di verificare l’effettiva impossibilità di differire l’assistenza.I giorni di permesso per assistenza e le ferie maturate operano in maniera distinta. Le ferie servono al recupero psicofisico del lavoratore, mentre i permessi nascono dall’esigenza di sostenere chi vive quotidianamente accanto ad una persona con disabilità grave.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2466 del 31 gennaio 2018 ha stabilito chiaramente che sottrarre i giorni di permesso da monte ferie, equivale ad una violazione del principio di parità di trattamento.
La stessa logica si applica quando il lavoratore si assenta per malattia nello stesso periodo in cui avrebbe potuto fruire dei permessi 104. La circolare n. 1/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica stabilisce l’assenza per malattia, ferie, congedo o aspettativa non comporta la perdita dei giorni di permesso spettanti all’assistente (caregiver) in quel mese. Non è quindi ammessa alcuna riduzione proporzionale dei permessi, in ragione dei giorni non lavorati per malattia o vacanza.
