ISEE 2025: DA APRILE NUOVO MODULO DSU PER ESCLUDERE BUONI POSTALI E TITOLI DI STATO

ISEE 2025: DA APRILE NUOVO MODULO DSU PER ESCLUDERE BUONI POSTALI E TITOLI DI STATO

In data 2 aprile 2025 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il nuovo modulo per presentare la DSU e le relative istruzioni in riferimento all’esclusione dei titoli di stato e dei buoni postali dall’ISEE 2025.

Il nuovo regolamento sul calcolo dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente è entrato in vigore il 5 marzo, ma sono stati concessi 30 giorni di tempo agli enti coinvolti per adeguare le procedure.

Chi intende beneficiare di questa agevolazione e ha già una attestazione per il 2025 dovrà presentare una seconda Dichiarazione Sostituzione Unica.

La documentazione aggiornata è stata approvata dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con un Decreto pubblicato il 2 aprile, in linea con i tempi stabili dal nuovo regolamento che ha recepito tutta l’evoluzione normativa degli ultimi anni.

Come si legge nelle istruzioni aggiornate, dal patrimonio mobiliare calcolato ai fini dell’ISEE, fino a un valore massimo di euro 50.000 per nucleo familiare, si potranno escludere le seguenti voci:

  • titoli di Stato di cui all’art.3 DPR 30 dicembre 2003, n. 398:
  • Buoni Ordinari del Tesoro — Bot;
  • Buoni del Tesoro Poliennali – Btp (tutte le categorie);
  • Certificati di Credito del Tesoro – CCTeu.
  • Buoni fruttiferi postali, ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato;
  • Libretti di risparmio postale.

L’esclusione non è automatica, ma sarà necessaria una nuova DSU con tutti i dati anagrafici, patrimoniali e reddituali, considerando le nuove regole:

  • chi era in attesa potrà, ora, procedere con il calcolo dell’ISEE 2025;
  • chi, invece, in questi primi mesi ha già fotografato la condizione economica del nucleo familiare dovrà presentare nuovamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Si tratta, però, di una scelta della famiglia: chi ha già l’attestazione valida per tutto il 2025 e non intende beneficiare dell’agevolazione non è tenuto a ricalcolare l’indicatore, mentre se si intende beneficiare dell’agevolazione come previsto dal DL n.48 del 2023, però, presso i Centri di Assistenza Fiscale sarà necessario pagare per una seconda Dichiarazione Sostitutiva Unica.