ASSEGNO DI INVALIDITA’ – INPS

ASSEGNO INVALIDITA’ INPS : beneficiari e requisiti
 L’assegno di invalidità che l’INPS eroga è una prestazione economica , concessa -su domanda- a favore di chi ha la capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

L’assegno di invalidità, che ha una validità triennale, è erogata a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se tutti i requisiti richiesti, sia sanitari e sia amministrativi, sono conformi.
 I seguenti lavoratori posso usufruire dell’assegno ordinario di invalidità erogato dall’INPS:

  • Dipendenti
  • Autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
  • Iscritti alla gestione separata.
     

Il modulo della domanda per l’ottenimento dell’assegno può essere presentato all’INPS anche attraverso i sistemi telematici degli enti di patronato.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica modello SS3.
L’importo del suddetto assegno viene determinato con un sistema di calcolo misto e prevede che:

  •  Una quota sia calcolata con il sistema retributivo,
  •  Una quota con il sistema contributivo,
  •  Oppure se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, solo con il sistema contributivo
     

L’assegno ha una validità triennale, ed il soggetto beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Tra l’altro dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità viene confermato automaticamente, fatte salve le facoltà di revisione dell’ente.
L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
 Al compimento dell’età pensionabile ed in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato -d’ufficio- in pensione di vecchiaia.