
Assegno di invalidità 2025, riduzione o revoca dall’ INPS: ecco i casi
L’ INPS ha la facoltà di sospendere immediatamente il pagamento dell’assegno di invalidità;
l’assegno d’invalidità parziale è una prestazione economica a favore di soggetti con capacità lavorativa ridotta fra il 74 e il 99%, i quali si trovano in stato di bisogno economico, secondo la L. n.118 del 1971 (art.13).
L’assegno non reversibile ai superstiti e , sulla carta, non è compatibile con l’attività lavorativa.
Tuttavia, l’INPS ha specificato che, se l’impiego consente di avere un reddito inferiore a quello stabilito per poter usufruire del beneficio, esso non figura come lavoro e, dunque, dà diritto alla prestazione (circ. n. 4689/2021). Ne possono beneficiare i soggetti disabili tra i 18 ed i 67 anni.
Il limite per ricevere l’assegno d’invalidità parziale a quanto fa riferimento?
Per chi ha invalidità parziale (dal 74 al 99%) nel 2025, è fissato in 5.7731,35 euro l’anno.
Per il controllo dei limiti reddituali, solitamente l’INPS fa riferimento al cumulo di tutte le entrate, di qualsiasi natura e al netto di oneri deducibili e ritenute. Se l’ INPS, per qualsiasi motivo, sostenesse che l’invalido ha superato il limite di reddito sospendendo l’assegno, dovrà essere l’interessato a dimostrare l’errore e che i redditi conseguiti nel corso dell’anno non hanno inficiato il diritto alla prestazione ( in caso contrario, l’ Istituto chiederebbe la restituzione di tutte le mensilità di quell’anno solare erogate e non spettanti).
Ai fini dell’erogazione dell’assegno, l’invalidità deve essere previamente accertata da una Commissione medica dell’ ASL.
L’invalidità civile, in particolare, è definita se la Commissione medica accerta una riduzione permanente della capacità di lavoro. Ad esempio, perdita di un arto (braccio o gamba) o di un senso (vista , udito, ecc).
In questi casi la Commissione medica non richiede visite di revisione, perché la situazione non può cambiare. L’ INPS può, tuttavia, convocarla per un controllo straordinario, soprattutto se emergono nuove cure o tecnologie che migliorano la capacità lavorativa.
L’INPS è, infatti, sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell’invalidità civile, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario (art.25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90).
Ne deriva che l’INPS può diminuire o revocare un’invalidità considerata definita laddove, all’esito di una visita straordinaria, ritenga che la situazione sia migliorata. In pratica, ciò potrebbe verificarsi se la persona ha recuperato in parte o totalmente la capacità di lavorare, per effetto – ad esempio – dell’innesto di una protesi innovativa, che consente di lavorare anche senza un arto, o di un trapianto che permette di riacquistare la vista.
In questi casi, l’INPS può ridurre o cancellare l’invalidità, una volta riscontrato un effettivo miglioramento. La mancata presentazione alla visita di revisione comporta – è bene rammentarlo – la necessaria sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la relativa revoca (art. 37 legge n.448/1998 e art. 5, comma 5, del D.P.R. 698/1994).
Si ricorda, inoltre, che – a seguito della legge di bilancio 2025 e del nuovo decreto sulla disabilità di cui al D.Lgs. 62/2024 – l’ INPS ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni assistenziali e rendere il procedimento più celere e immediato, oltre che meno gravoso per gli interessati.
Il comma 167 dell art.1 della legge di bilancio 2025 introduce, infatti, un nuovo comma 3-bis all’art. 33 del D.lgs. 62/2024 , con cui si dispone che, fino al 31 dicembre 2025, le revisioni per prestazioni già riconosciute a soggetti con patologie oncologiche siano effettuate tramite valutazioni sugli atti, a meno che l’interessato non richieda espressamente una visita diretta. Pertanto gli accertamenti di revisioni di soggetti con patologie oncologiche devono essere definiti sugli atti in tutti i casi in cui la documentazione sanitaria allegata già consente una valutazione obiettiva.
Attuazione del processo di revisione dell’invalidità:
In pratica, in via preliminare, all’ interessato viene inviata una comunicazione contenente l’invito a trasmettere, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta, la documentazione sanitaria utile a definire sugli atti l’accertamento sanitario. Una volta pervenuta la documentazione sanitaria, la Commissione deve procedere prioritariamente alla valutazione sugli atti. Tenuto conto che il precitato comma 3-bis consente all’interessato di richiedere la visita diretta, l’interessato può, entro lo stesso termine di 40 giorni, farne espressa richiesta, tramite posta elettronica ordinaria o PEC, al Centro Medico Legale di competenza.
In conclusione: qualora non pervenga ulteriore documentazione sanitaria o indicazione da parte dell’interessato della visita diretta, la Commissione medica può, comunque, procedere alla definizione sugli atti sulla base della documentazione in suo possesso, qualora ritenuta sufficiente per la formulazione del giudizio medico legale.